MLPS – Decreto 12 ottobre 2015

  • Emanante: Ministero del Lavoro, Ministero Istruzione, Ministero Finanze
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 296
  • Data fonte: 21/12/2015
Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Thesaurus: Contratto di apprendistato

Abstract:

Il decreto proposto dal MLPS definisce gli standard formativi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 226/2005 e i criteri generali delle seguenti tipologie di apprendistato: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43 del D.lgs. 81/2015); apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45 del D.lgs. 81/2015).
Più in dettaglio, il  decreto definisce puntualmente la regolamentazione degli aspetti formativi e contrattuali ad esse legati:

• i requisiti, in termini di capacità strutturali, tecniche e formative che deve possedere il datore di lavoro per poter assumere un apprendista di I° o III° livello;
• la durata dei contratti che in linea generale non può essere inferiore a sei mesi e non può essere invece superiore alla durata ordinamentale del percorso oggetto del contratto, prevedendo anche la possibilità di prorogare di un anno la durata del contratto nel caso in cui o, al termine del contratto, non sia stato acquisito il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale oppure, pur avendo ottenuto il titolo in esito al percorso, per l’acquisizione e il consolidamento di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche;
• la definizione degli standard formativi di riferimento per ogni tipologia di percorso, rimandando agli specifici ordinamenti legati al titolo che dovrà essere conseguito a conclusione del contratto;
• i contenuti e le modalità di utilizzo del piano formativo individuale di cui all’allegato 1° che costituisce parte integrante del decreto;
• i limiti della formazione esterna in termini percentuali rispetto al monte orario di riferimento dei singoli percorsi;
• i requisiti che devono possedere il tutor formativo e il tutor aziendale;
• valutazione, validazione e certificazione delle competenze.
L’allegato 1° contiene, inoltre, lo schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa necessario per l’attivazione del contratto così come disposto dagli artt. 43 e 45 del D.lgs. 81/2015.

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