MLPS – Decreto Ministeriale 7 agosto 2020, n. 94

Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore

Thesaurus: Professioni

Abstract:

Con il presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decreta la classifica dei patentini alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento, non esonerati dalla conduzione abilitata e i requisiti generali per l’abilitazione (Capo I). Al Capo II è stabilita la Formazione tecnica e pratica. Il candidato deve frequentare appositi corsi di formazione teorico-pratica i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono indicati nell’Allegato II; Al Capo III si dispone in merito agli esami per il conseguimento dell’abilitazione che sono svolti nei mesi e nelle sedi indicati nell’allegato I. Al Capo IV, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riconosce con proprio decreto la validità dei patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore rilasciati da un’autorità competente in uno Stato membro dell’Unione europea, da enti o da organismi dello spazio economico europeo, della Svizzera e dei paesi extra europei, secondo le disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali». Al Capo V, articolo 11, Disposizioni transitoie e finali, si dispone in merito alle sessioni di esame già pubblicate prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Tali sessioni restano disciplinate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione, ad esclusione di quella di cui all’art. 3, comma 4, che dispone che “Il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del settantesimo anno di età. Tale disposizione si applica anche ai patentini già rilasciati alla data di pubblicazione del presente decreto”. Gli allegati I, II e III sono parte integrante del presente decreto.

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