MLPS/MEF – Decreto interministeriale 12 settembre 2017

  • Emanante: Ministero del lavoro Ministero delle finanze
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 1
  • Data fonte: 15/09/2017
Misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata, in attuazione dell’art. 25 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80

Thesaurus: Organizzazione del lavoro, Lavoro

Abstract:

Il presente decreto definisce criteri e modalità di utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sul Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione collettiva di secondo livello, destinate ai datori di lavoro del settore privato che abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi territoriali recanti almeno due misure di conciliazione innovative e migliorative, rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento ovvero dalle disposizioni normative vigenti. Le aree di intervento tra le quali individuare le misure di conciliazione riguardano il sostegno alla genitorialità (buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting, nidi aziendali, estensione temporale dei congedi parentali); la flessibilità organizzativa (lavoro agile, banca ore, part-time, flessibilità in entrata e uscita, cessione solidale dei permessi);  il welfare aziendale (convenzioni con strutture per servizi di cura e time saving, buoni per l’acquisto di servizi di cura).  Il contratto collettivo aziendale deve riguardare un numero di lavoratori pari almeno al 70% della media dei dipendenti occupati nell’anno precedente e deve essere sottoscritto e depositato tra il 1 gennaio 2017 e il 31 agosto 2018.

Il presente decreto definisce criteri e modalità di utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sul Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione collettiva di secondo livello, destinate ai datori di lavoro del settore privato che abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi territoriali recanti almeno due misure di conciliazione innovative e migliorative, rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento ovvero dalle disposizioni normative vigenti. Le aree di intervento tra le quali individuare le misure di conciliazione riguardano il sostegno alla genitorialità (buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting, nidi aziendali, estensione temporale dei congedi parentali); la flessibilità organizzativa (lavoro agile, banca ore, part-time, flessibilità in entrata e uscita, cessione solidale dei permessi);  il welfare aziendale (convenzioni con strutture per servizi di cura e time saving, buoni per l’acquisto di servizi di cura).  Il contratto collettivo aziendale deve riguardare un numero di lavoratori pari almeno al 70% della media dei dipendenti occupati nell’anno precedente e deve essere sottoscritto e depositato tra il 1 gennaio 2017 e il 31 agosto 2018.

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Comunicato