Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

  • Emanante: Governo
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 179
  • Data fonte: 02/08/2017
Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106

Thesaurus: Terzo settore

Abstract:

Con l’approvazione del  Codice del Terzo Settore si introduce una disciplina organica, sia civilistica che fiscale,  per tutti gli enti del Terzo Settore. Sono definiti enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali), gli enti filantropici, le società di mutuo soccorso, le reti associative,  altri enti (le associazioni riconosciute e non,, fondazioni ed enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società). Ne sono escluse  invece, le fondazioni bancarie, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e di datori di lavoro. Per gli enti religiosi il Codice si applicherà limitatamente alle attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  L’art. 5 definisce le attività di interesse generale ampliando i settori di attività in cui gli enti possono operare e prevede altresi, la nascita  delle reti associative.  Il Codice prevede l’istituzione e regolamentazione del nuovo Registro  unico nazionale del Terzo Settore, che avrà sede presso il Ministero del lavoro, ma che sarà gestito e aggiornato a livello regionale..  E’ prevista l’istituzione del Consiglio nazionale del Terzo Settore, organismo di consultazione degli enti con funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo. Viene istituito  il Fondo  per il finanziamento di progetti e attività degli enti associativi del Terzo Settore e sono  previste delle agevolazioni sul piano fiscale: il “social bonus” (un credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e soggetti ires in favore di enti che  si impegnano al recupero degli immobili confiscati alla criminalità organizzata)  nonché i “titoli di solidarietà” emessi dagli istituti di credito e destinati a finanziare le attività degli enti del Terzo Settore. Detti titoli beneficiano  del regime fiscale previsto per i titoli di Stato.

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